1° Mossa - Piano Formativo Individuale - PFI
Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI), che definisce il percorso formativo dell'apprendista.
Il PFI è quindi il documento che descrive in termini di obiettivi il percorso formativo del singolo apprendista, coerentemente con il suo profilo professionale e le modalità di erogazione di tutta la formazione, sia quella di responsabilità diretta dell'azienda - sia quella che è invece demandata a soggetti extra-aziendali (Esedil-CPT Pavia).
Secondo la normativa definita dal D.Lgs 81/2015 il Piano formativo Individuale PFI deve essere predisposto dall’impresa contestualmente all’assunzione dell’apprendista o comunque entro trenta giorni dall’assunzione stessa.
2° Mossa - 16 Ore Prima
16 Ore Prima è un progetto di formazione ideato da FORMEDIL e patrocinato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dall'INAIL.
Le 16 Ore Prima sono lo strumento concreto che il sistema paritetico delle costruzioni ha individuato per ridurre gli infortuni nei cantieri e combattere il lavoro irregolare.
Dal primo gennaio 2009 ogni impresa che decide di assumere un nuovo lavoratore – privo di esperienza nel settore - deve provvedere alla sua formazione di base attraverso i corsi 16 Ore Prima, organizzati dalle Scuole Edili, come Esedil-CPT Pavia.
Per gli apprendisti assunti dal primo aprile 2019 con ccnl Industria e Cooperative, le 16 Ore Prima andranno integrate, all’atto dell’assunzione, con ulteriori 8 ore destinate alla sicurezza.
3° Mossa - La Formazione Trasversale
I contenuti e le modalità di erogazione della formazione trasversale nei contratti di apprendistato professionalizzante sono disciplinati dall’All. 1 alla Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. X/4676 del 23/12/2015.
La formazione può essere svolta presso un organismo accreditato per la formazione che, per il settore edile, è Esedil – CPT Pavia, come previsto dagli accordi contrattuali.
In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti al momento dell'assunzione, la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:
- 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. Licenza media) o privi di titolo di studio;
- 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale o diploma d’istruzione;
- 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o altri titoli di livello terziario.
4° Mossa - La Formazione Professionalizzante
La formazione tecnico-professionale dell'apprendista è erogata sotto la responsabilità dell’impresa, sulla base di quanto previsto dal Piano Formativo Individuale.
La durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono definite dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.
L’apprendista assunto con l’art. 44 D.Lgs. 81/2015 (apprendistato professionalizzante) dovrà frequentare un modulo professionalizzante di 80 ore per ogni anno del triennio del contratto di apprendistato.
L’impresa può organizzare il percorso di formazione tecnico-professionale, sia all’interno che all’esterno della propria struttura.